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Ordinanza — n. 23441/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23441/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23441/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVALLE VALENTINA nato a CAGLIARI il 17/04/1989 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 20/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 10/02/2022 nei confronti di Valentina Favalle in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 497 bis cod. pen. (capo A); artt. 81, 482, 477 cod. pen. (capo B), artt. 81, 468 cod. pen. (capo C), art. 648-bis cod. pen. (capo D), artt. 648, 61 n.

Regesto Legislator

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art. 648-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23441/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 497 bis cod. pen. (capo A); artt. 81, 482, 477 cod. pen. (capo B), artt. 81, 468 cod. pen. (capo C), art. 648-bis cod. pen. (capo D), artt. 648, 61 n.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inchiesta per falsità atti messa in circolazione di monete false uso di false generalità doppia punibilità ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 648-bis cod. pen
(capo C), art. 648-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVALLE VALENTINA nato a CAGLIARI il 17/04/1989 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 20/09/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 10/02/2022 nei confronti di Valentina Favalle in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 497 bis cod. pen. (capo A); artt. 81, 482, 477 cod. pen. (capo B), artt. 81, 468 cod. pen. (capo C), art. 648-bis cod. pen. (capo D), artt. 648, 61 n.

2) cod. pen. (capo E), con la recidiva specifica ed infraquinquennale. Considerato che l'unico motivo di ricorso (a cui si è aggiunta memoria difensiva), che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento al giudizio di responsabilità della ricorrente ai sensi degli artt. 648 e 648-bis cod. pen., è inammissibile poiché non sorretto da alcuna specificità e pertinenza censoria, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito che, a pag. 4 della sentenza impugnata, hanno dato pertinentemente conto del compendio probatorio a carico della prevenuta, la quale deteneva, a bordo del veicolo a lei in uso, tre cacciaviti di notevoli dimensioni, un frangivetri e due rotoli di nastro isolante, il tutto utilizzabile "per asportare veicoli"; unitamente a ciò, la stessa - oltre a risultare priva di documenti di circolazione del mezzo - non ha saputo fornire alcuna valida spiegazione in merito alla provenienza del veicolo, in ossequio peraltro a pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023