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Ordinanza — n. 23440/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23440/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23440/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PAPA SIMONE nato a ROMA il 19/04/1990 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 01/07/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Roma in data 03/02/2020 nei confronti di Simone Del Papa in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 56, 110 e 640 cod. pen. (capo A), artt. 99, 110 e 640 cod. pen. (capo B) e artt. 99, 640 cod. pen. (capo C), con la recidiva specifica. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale per travisamento interpretativo ed omissivo nella valutazione dei dati probatori dichiarativi quanto alla statuizione di penale responsabilità del prevenuto, l'altro la violazione della legge penale in relazione agli artt. 99 comma secondo e 133 cod. pen. e l'ultimo l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze di cui all'art. 62- bis cod. pen., sono inammissibili poiché tutti pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata in ordine al compendio probatorio gravante sul prevenuto, fondato su risultanze dibattimentali ed elementi istruttori dirimenti e già valorizzati dal primo giudice e correttamente convalidati dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; si veda, inoltre, pag. 10 della sentenza impugnata sulla corretta contestazione della recidiva specifica, in considerazione della pluralità degli episodi per cui lo stesso è stato giudicato (svolti in tempi diversi ed in continuità con precedenti specifici del 2009), sintomatici peraltro di una crescente pericolosità sociale del medesimo nella reiterazione delle condotte truffaldine perpetrate con analoghe modalità, come pure non ha mancato pertinentemente la Corte di rilevare nel corpo motivazionale della sentenza impugnata; si veda, ancora, pag. 10 della sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, attesa la negativa personalità del prevenuto (gravato da numerosi precedenti penali specifici) ed in mancanza di elementi positivi giustificanti un adeguamento della pena, avendo i giudici di merito correttamente applicato i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62- bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23440/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, 56, 110 e 640 cod. pen. (capo A), artt. 99, 110 e 640 cod. pen. (capo B) e artt. 99, 640 cod. pen. (capo C), con la recidiva specifica. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale per travisamento interpretativo ed omissivo nella valutazione dei dati probatori dichiarativi quanto alla statuizione di penale responsabilità del prevenuto, l'altro la violazione della legge penale in relazione agli artt. 99 comma secondo e 133 cod. pen. e l'ultimo l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze di cui all'art. 62- bis cod. pen., sono inammissibili poiché tutti pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata in ordine al compendio probatorio gravante sul prevenuto, fondato su risultanze dibattimentali ed elementi istruttori dirimenti e già valorizzati dal primo giudice e correttamente convalidati dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; si veda, inoltre, pag. 10 della sentenza impugnata sulla corretta contestazione della recidiva specifica, in considerazione della pluralità degli episodi per cui lo stesso è stato giudicato (svolti in tempi diversi ed in continuità con precedenti specifici del 2009), sintomatici peraltro di una crescente pericolosità sociale del medesimo nella reiterazione delle condotte truffaldine perpetrate con analoghe modalità, come pure non ha mancato pertinentemente la Corte di rilevare nel corpo motivazionale della sentenza impugnata; si veda, ancora, pag. 10 della sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, attesa la negativa personalità del prevenuto (gravato da numerosi precedenti penali specifici) ed in mancanza di elementi positivi giustificanti un adeguamento della pena, avendo i giudici di merito correttamente applicato i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa aggravata reato economico partecipazione al reato altri capi d'accusa reati di corruzione reati seriali

Disposizioni normative citate

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art. 62- bis cod. pen
e l'ultimo l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze di cui all'art. 62- bis cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PAPA SIMONE nato a ROMA il 19/04/1990 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 01/07/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Roma in data 03/02/2020 nei confronti di Simone Del Papa in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 56, 110 e 640 cod. pen. (capo A), artt. 99, 110 e 640 cod. pen. (capo B) e artt. 99, 640 cod. pen. (capo C), con la recidiva specifica. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale per travisamento interpretativo ed omissivo nella valutazione dei dati probatori dichiarativi quanto alla statuizione di penale responsabilità del prevenuto, l'altro la violazione della legge penale in relazione agli artt. 99 comma secondo e 133 cod. pen. e l'ultimo l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze di cui all'art. 62- bis cod. pen., sono inammissibili poiché tutti pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata in ordine al compendio probatorio gravante sul prevenuto, fondato su risultanze dibattimentali ed elementi istruttori dirimenti e già valorizzati dal primo giudice e correttamente convalidati dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; si veda, inoltre, pag. 10 della sentenza impugnata sulla corretta contestazione della recidiva specifica, in considerazione della pluralità degli episodi per cui lo stesso è stato giudicato (svolti in tempi diversi ed in continuità con precedenti specifici del 2009), sintomatici peraltro di una crescente pericolosità sociale del medesimo nella reiterazione delle condotte truffaldine perpetrate con analoghe modalità, come pure non ha mancato pertinentemente la Corte di rilevare nel corpo motivazionale della sentenza impugnata; si veda, ancora, pag. 10 della sentenza impugnata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, attesa la negativa personalità del prevenuto (gravato da numerosi precedenti penali specifici) ed in mancanza di elementi positivi giustificanti un adeguamento della pena, avendo i giudici di merito correttamente applicato i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/202