Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for generic mitigating circumstances denial and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances due to the defendant's prior criminal record. The appellant argued violations of constitutional articles and specific penal code provisions regarding sentencing discretion, but the court found no merit in these claims. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 comma 3 Cost.; Art. 101 comma 2 Cost.; Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 133-bis cod. pen.: The denial of generic mitigating circumstances is justified by a specific criminal history lacking positive elements, while sentencing discretion requires only general expressions of congruity unless the penalty vastly exceeds the statutory range.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONE ANTONIO nato a GRUMO APPULA il 03/09/1975 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 18/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 12/02/2018 nei confronti di Antonio Simone in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 27 comma terzo e 101 comma secondo Cost. e artt. 62 -bis e 133 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione dei plurimi precedenti penali di natura specifica ed in difetto di obiettivi elementi favorevolmente apprezzabili (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), in ossequio peraltro a consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); osservato altresì che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni come «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), con conseguente inammissibilità della censura che, come nel caso in esame, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata): vizi, questi, assolutamente non ravvisabili nella fattispecie oggetto di scrutinio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e c:ondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2