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Ordinanza — n. 23435/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23435/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23435/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE GIUSEPPE nato a POTENZA il 01/05/1979 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; - La Corte di appello di Potenza, con sentenza in data 4 maggio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Potenza, in data 30 gennaio 2019, nei confronti di Calabrese Giuseppe, condannava il prevenuto alla pena di giustizia per il reato di tentata estorsione, così riqualificato il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. riconosciuto in primo grado. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica dei fatti in termini di tentata estorsione, e ne invoca la derubricazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, con contestuale declaratoria di estinzione dello stesso per remissione di querela, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello, facendo corretta applicazione dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, a pagina 5 della sentenza impugnata ha evidenziato come la pretesa vantata dal prevenuto non potesse trovare alcuna tutela giuridica, trattandosi di attività di mediazione posta in essere per consentire alla vittima di occupare abusivamente un immobile, così escludendo la sussistenza dei presupposti per ritenere integrato il delitto ex art. 393 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen; Ordinanza — n. 23435/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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mercede di mediazione estorsione incitamento a violare o a rescindere un contratto tentata coazione assenza di attività lucrativa attività lucrativa sufficiente al bisogno

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE GIUSEPPE nato a POTENZA il 01/05/1979 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- La Corte di appello di Potenza, con sentenza in data 4 maggio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Potenza, in data 30 gennaio 2019, nei confronti di Calabrese Giuseppe, condannava il prevenuto alla pena di giustizia per il reato di tentata estorsione, così riqualificato il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. riconosciuto in primo grado. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica dei fatti in termini di tentata estorsione, e ne invoca la derubricazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, con contestuale declaratoria di estinzione dello stesso per remissione di querela, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello, facendo corretta applicazione dei princìpi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, a pagina 5 della sentenza impugnata ha evidenziato come la pretesa vantata dal prevenuto non potesse trovare alcuna tutela giuridica, trattandosi di attività di mediazione posta in essere per consentire alla vittima di occupare abusivamente un immobile, così escludendo la sussistenza dei presupposti per ritenere integrato il delitto ex art. 393 cod. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il Consigliere e ensore Il Preside