Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already decided arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gaetano Arcadi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's decision to declare certain crimes prescribed and reduce the fine, arguing violations of procedural and substantive law. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with proper legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 633, 639 bis cod. pen.; Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCADI GAETANO nato a MESSINA il 14/10/1964 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 07/11/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Messina in data 01/03/2022, dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di Gaetano Arcadi in euro 900,00 di multa, in relazione ai residui reati di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. del capo C) dell'imputazione. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e artt. 633 e 639 bis cod. pen. ed il vizio motivazionale in punto di determinazione della pena inflitta, sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 4 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale, ha dato pertinentemente conto del compendio probatorio gravante sul prevenuto, essendo stata provata (dai rilievi ritraibili dalle testimonianze escusse e dalla documentazione in atto, relativa ai verbali di sequestro e dissequestro) la mancata legittimazione relativa alla conformazione delle opere e alla loro apposizione su suolo pubblico, oltre che occupazione e sfruttamento del medesimo suolo, nella piena consapevolezza di una mancanza di autorizzazione amministrativa e di una illegittimità di tale possesso; si veda, inoltre, pag. 6 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, molto più favorevole rispetto a quello inflitto dal giudice di primo grado, essendo correttamente stata scomputata dalla pena comminata in primo grado la quota rapportabile alle ipotesi contravvenzionali da dichiararsi prescritte sub capi A e B dell'imputazione); rilevato, pertanto, che il ricorso, cui si è aggiunta memoria difensiva in data 17/04/2023, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023