Cassation Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing already reviewed grounds without new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Giugni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for extortion and arbitrary exercise of rights, arguing for a different legal qualification and a lighter sentence. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals that merely reproduce grounds already reviewed and dismissed by the court of first instance without presenting new legal arguments are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGN1 FRANCESCO nato a BONIFATI il 15/06/1949 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 04/05/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Novara in data 08/01/2021, ha ridotto la pena detentiva inflitta nei confronti di Francesco Giugni ad anni due di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 — 629 comma secondo, 99 commi secondo e terzo cod. pen. (capo A) e artt. 110, 582, 585 in rel. all'art. 61 n. 2, 99 commi secondo e terzo cod. pen. (capo B), confermando nel resto. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 582 e 629 cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen.) e agli artt. 62 bis, 132, 133 e 81 cpv. cod. pen., sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - dando pertinentemente conto delle ragioni per cui ha ritenuto provato il contributo, quantomeno morale, della condotta del Giugni in relazione al reato di cui al capo B) dell'imputazione e il dolo dell'ingiusto profitto della condotta estorsiva di cui al capo A) dell'imputazione - ha correttamente rigettato la richiesta di derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non sussistendo alcuna possibile lecita pretesa creditoria in capo al prevenuto, volta a giustificare l'eventuale configurabilità del reato di cui all'art. 393 cod. pen., dando così congrua risposta alle doglianze difensive sulla corretta qualificazione giuridica dei reati; si veda, ancora, pag. 4 della sentenza in punto di congruità della pena inflitta, discostata motivatamente dal minino edittale, in ragione dei precedenti penali dell'imputato e delle modalità della condotta, estrinsecate con violenza fisica ed evocative di un contesto di criminalità organizzata, osservato, peraltro, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr., ex pluribus, Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Rv. 236540 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/0