Ordinanza — n. 23429/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMIMOU NOUR EDDINE nato il 18/04/1972 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 15/11/2021 nei confronti di Nour Eddine Hamimou in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 comma secondo e terzo n. 3-bis, 61 n. 5 cod. pen. (capo A) e artt. 81 cpv., 582, 61 n. 2, 576, comma primo n. 1 cod. pen. (capo B), con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano i primi due il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati (quanto alla condotta materiale e al supposto elemento soggettivo), il terzo la carenza assoluta di motivazione quanto all'attendibilità della persona offesa e alla valutazione delle prove a discarico dell'imputato e l'ultimo la mancata applicazione degli artt. 62-bis e 62 nr. 5 e 6 cod. pen., sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda e si integra quella del Tribunale - ha adeguatamente motivato sulle ragioni per cui ha ritenuto di condividere la struttura motivazionale dei giudice di prime cure; segnatamente, ha dato conto del compendio probatorio gravante sul prevenuto, fondato sulle dichiarazioni testimoniali che hanno integrato quelle logiche e credibili della persona offesa (raffrontate peraltro da riscontri esterni e da documentazione medica in atti), comprovanti pienamente l'ipotesi accusatoria contestata, senza necessità di integrazione probatoria ultronea; si veda, inoltre, pag. 8 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'art. 62 nr. 5 e 6 cod. pen., che richiedono la prima il contributo dell'evento da parte della persona offesa e la seconda la riparazione integrale del danno: evenienze queste non verificate e provate nel caso di specie; del pari, le circostanze attenuanti generiche non sono state pertinentemente concesse, in considerazione delle concrete modalità dell'azione e dei numerosi precedenti penali dell'imputato, come pure non ha mancato di rilevare la Corte di appello a pag. 9 della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso, cui si è aggiunta memoria difensiva con conclusioni in data 17/04/2023) deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23429/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 628 comma secondo e terzo n. 3-bis, 61 n. 5 cod. pen. (capo A) e artt. 81 cpv., 582, 61 n. 2, 576, comma primo n. 1 cod. pen. (capo B), con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano i primi due il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati (quanto alla condotta materiale e al supposto elemento soggettivo), il terzo la carenza assoluta di motivazione quanto all'attendibilità della persona offesa e alla valutazione delle prove a discarico dell'imputato e l'ultimo la mancata applicazione degli artt. 62-bis e 62 nr. 5 e 6 cod. pen., sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda e si integra quella del Tribunale - ha adeguatamente motivato sulle ragioni per cui ha ritenuto di condividere la struttura motivazionale dei giudice di prime cure; segnatamente, ha dato conto del compendio probatorio gravante sul prevenuto, fondato sulle dichiarazioni testimoniali che hanno integrato quelle logiche e credibili della persona offesa (raffrontate peraltro da riscontri esterni e da documentazione medica in atti), comprovanti pienamente l'ipotesi accusatoria contestata, senza necessità di integrazione probatoria ultronea; si veda, inoltre, pag. 8 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'art. 62 nr. 5 e 6 cod. pen., che richiedono la prima il contributo dell'evento da parte della persona offesa e la seconda la riparazione integrale del danno: evenienze queste non verificate e provate nel caso di specie; del pari, le circostanze attenuanti generiche non sono state pertinentemente concesse, in considerazione delle concrete modalità dell'azione e dei numerosi precedenti penali dell'imputato, come pure non ha mancato di rilevare la Corte di appello a pag. 9 della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso, cui si è aggiunta memoria difensiva con conclusioni in data 17/04/2023) deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMIMOU NOUR EDDINE nato il 18/04/1972 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 15/11/2021 nei confronti di Nour Eddine Hamimou in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 comma secondo e terzo n. 3-bis, 61 n. 5 cod. pen. (capo A) e artt. 81 cpv., 582, 61 n. 2, 576, comma primo n. 1 cod. pen. (capo B), con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano i primi due il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati (quanto alla condotta materiale e al supposto elemento soggettivo), il terzo la carenza assoluta di motivazione quanto all'attendibilità della persona offesa e alla valutazione delle prove a discarico dell'imputato e l'ultimo la mancata applicazione degli artt. 62-bis e 62 nr. 5 e 6 cod. pen., sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda e si integra quella del Tribunale - ha adeguatamente motivato sulle ragioni per cui ha ritenuto di condividere la struttura motivazionale dei giudice di prime cure; segnatamente, ha dato conto del compendio probatorio gravante sul prevenuto, fondato sulle dichiarazioni testimoniali che hanno integrato quelle logiche e credibili della persona offesa (raffrontate peraltro da riscontri esterni e da documentazione medica in atti), comprovanti pienamente l'ipotesi accusatoria contestata, senza necessità di integrazione probatoria ultronea; si veda, inoltre, pag. 8 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'art. 62 nr. 5 e 6 cod. pen., che richiedono la prima il contributo dell'evento da parte della persona offesa e la seconda la riparazione integrale del danno: evenienze queste non verificate e provate nel caso di specie; del pari, le circostanze attenuanti generiche non sono state pertinentemente concesse, in considerazione delle concrete modalità dell'azione e dei numerosi precedenti penali dell'imputato, come pure non ha mancato di rilevare la Corte di appello a pag. 9 della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso, cui si è aggiunta memoria difensiva con conclusioni in data 17/04/2023) deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/