Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23428/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23428/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific factual elements supporting his censure against the lower court's decision. The applicant argued for generic deficiencies in evidence and sentencing treatment, but the court found these arguments lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The appeal must specify the factual elements underlying the censure; generic complaints without specific elements are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal specificity of grounds factual elements censure Article 581 procedure lack of pertinence attenuazione della pena alleggerimento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
281112 - 01); valutato pertanto che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg.
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 07/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pesaro in data 11/11/2019 nei confronti di Luca Iannuccilli in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNUCCILLI LUCA nato a CASERTA il 19/03/1988 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 07/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pesaro in data 11/11/2019 nei confronti di Luca Iannuccilli in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano genericamente la carenza di prove in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, nonché il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto, con particolare riferimento ai negati benefici di legge (sospensione condizionale della pena e attenuanti generiche), sono inammissibili poiché non sorretti da alcuna specificità e pertinenza censoria; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); valutato pertanto che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023 Il Consigliere Estensore Il