Italian Supreme Court dismisses appeal claiming attempted robbery instead of consummated robbery due to lack of possession. The court rejects the argument that control over the stolen item is required for consummation. The decision upholds the lower court's finding of consummated robbery based on the statutory definition. The appeal is declared inadmissible as it reiterates already rejected arguments. The court emphasizes that mere removal of the stolen object suffices for consummation. The ruling clarifies the legal distinction between attempted and consummated robbery under Italian law. The appellant is ordered to pay court costs and a fine for frivolous litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal filed by Burdi Emiliano inadmissible, upholding the lower courts' conviction for consummated robbery. The appellant argued that the crime should be classified as attempted robbery because he did not gain control over the stolen item, but the court found this argument legally unfounded. The decision rests on the statutory definition requiring only the removal of the stolen object, not its possession, and rejects the appellant's reliance on prior jurisprudence regarding control and surveillance systems.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 2, c.p.; The consummation of the crime of improper robbery depends solely on the removal of the stolen object, not on the subsequent possession or control thereof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURDI EMILIANO nato a BOLOGNA il 18/04/1980 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 28 febbraio 2022, che aveva condannato Burdi Emiliano alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina impropria. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata in luogo di quella tentata, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale e, comunque, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro puntualmente richiamata dalla Corte territoriale (cfr.
Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117), che ha sottolineato come ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria rilevi la mera sottrazione della res furtiva e non anche l'impossessamento della stessa, alla luce del dato normativo di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., che espressamente accentra la rapina impropria sulla volontà di porre in essere la condotta violenta al fine di conseguire il possesso della cosa sottratta o, anche alternativamente, l'impunità, come avvenuto nella specie, ed ha altresì evidenziato l'irrilevanza, rispetto alla sussistenza della sottrazione, del controllo del personale in servizio o della presenza del sistema di videosorveglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore \ Il Presiden