Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative regarding sentencing balance and recidivism arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Saad Hatem inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated attempted robbery. The appellant argued for a balance between statutory mitigation and aggravating circumstances, but the court found these arguments generic and repetitive since the trial judges had already detailed the negative indicators like recidivism and the severity of the robbery. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the procedural fault.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and reiterative, lacking specific grounds that challenge the factual or legal basis of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAAD HATEM (CUI 0430U3Y) nato il 21/11/1986 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 novembre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Milano, pronunciata il 25 maggio 2022, che aveva condannato Saad Hatem alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata. Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si censura l'omessa motivazione in ordine alla censura sul giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e le aggravanti, è generico, a fronte degli elementi valutativi a riguardo puntualizzati dai giudici di merito, tesi ad evidenziare, in particolare, la gravità degli indici negativi (la recidiva e le aggravanti della rapina) sì da doversi escludere una valutazione di prevalenza dell'attenuante; ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico e reiterativo, avendo la corte territoriale ben evidenziato gli indici di maggiore capacità criminale dell'imputato che giustificano il riconoscimento della contestata recidiva qualificata (par. 4.3, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore I President