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Ordinanza — n. 23421/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances citing prior conviction and serial fraud. Verdict: inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23421/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for three fraud incidents. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the appeal unfounded because the trial judge adequately addressed the defendant's prior conviction and the serial nature of the crimes. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the non-granting of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court provides a sufficient reference to the decisive elements or the absence of positive factors, as established by consolidated case law.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal prior criminal conviction serial criminal conduct Art. 366 c.p.p. Art. 367 c.p.p. court costs and fine attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAZZO GIORDY nato a TORINO il 26/08/1993 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 14 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, pronunciata il 24 gennaio 2022, che aveva condannato Brazzo Giordy alla pena ritenuta di giustizia per tre episodi di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escluderne l'applicazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590) come avvenuto nella specie a pagina 3, ove il Giudice ha valorizzato la serialità delle condotte oggetto del presente procedimento e la presenza di una precedente condanna per truffa a carico dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore I Presiden