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Ordinanza — n. 23419/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on usury charges as arguments are repetitive and facts were correctly examined below.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23419/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Barbarisi's appeal inadmissible regarding his conviction for usury conspiracy. The lower court had already properly assessed the facts, finding Barbarisi's contribution essential rather than marginal to the criminal episodes. Consequently, the appellate arguments were deemed repetitive and unsupported, leading to the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates issues already correctly examined by the court of first instance or if the facts are manifestly unfounded without specific contrary evidence.

Parole chiave

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usury conspiracy inadmissible appeal repetitive argument contribution assessment procedural dismissal criminalità persistente guida recidiva in stato di ebbrezza concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARISI VINCENZO nato a NAPOLI il 15/02/1963 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 30 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, pronunciata il 9 luglio 2021, che aveva condannato Vincenzo Barbarisi alla pena ritenuta di giustizia per il reato di concorso in usura di cui ai capi A), B), D) della rubrica. Ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 114 e 110 cod. pen. è reiterativo, riproponendo questioni correttamente esaminate dalla corte di merito, che, sulla base dell'accertamento in fatto della condotta delittuosa, ha escluso il carattere marginale del contributo concorsuale del Barbarisi, sottolineando, invece, l'indispensabilità della partecipazione criminosa ai diversi episodi di usura (pag. 10 della sentenza appellata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla continuazione, è manifestamente infondato, posto che gli aumenti sono stati ritenuti contenuti e, comunque, proporzionati ai fatti, senza specifica allegazione del contrario, a fronte dell'indubbia pluralità di reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden