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Ordinanza — n. 23418/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for extortion and drug abuse convictions citing lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23418/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted extortion and drug abuse. The appellant's arguments were deemed to merely reiterate grievances already properly examined by the trial courts without critical engagement. Consequently, the court affirmed the original sentencing and ordered the appellant to pay court costs and a fine for procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already examined by the lower courts without presenting new facts or critical arguments that could justify a different outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of grievances attempted extortion drug abuse conviction procedural fault fine Cassa delle ammende criminal appeal review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393 cod. proc. pen.
è stata esclusa l'esistenza di ragioni di credito che possano giustificare la riqualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 393 cod.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
art. 393 cod. proc. pen
è stata esclusa l'esistenza di ragioni di credito che possano giustificare la riqualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 393 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCOCCIA PIETRANTONIO nato a FROSINONE il 21/11/1985 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone, pronunciata il 4 marzo 2022, che aveva condannato Pietrantonio Marcoccia alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56, 629, secondo comma e 387 cod. pen. Ritenuto che il ricorso è basato su motivi che reiterano doglianze correttamente esaminate dalla corte di merito, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in termini critici: l'affermazione di responsabilità per la tentata estorsione si basa non soltanto sul narrato della persona offesa, ritenuta attendibile, ma sulle dichiarazioni di altre persone a conoscenza diretta dei fatti nonché sui riscontri di polizia giudiziaria;

è stata esclusa l'esistenza di ragioni di credito che possano giustificare la riqualificazione della fattispecie ai sensi dell'art. 393 cod. proc. pen. in mancanza altresì di allegazione contraria da parte del ricorrente; l'abuso di sostanze stupefacenti non è stato documentato in termini tali da consentire un approfondimento periziale, apparendo, invece, il Marcoccia in grado di porre in essere comportamenti consapevoli e finalisticamente orientati, sì da escludersi situazioni incidenti sull'imputabilità; la pena, infine, risulta correttamente determinata, alla stregua dei criteri di legge (pena base prossima al minimo edittale, contenuti aumenti per la continuazione, riconoscimento di circostanze attenuanti generiche con bilanciamento in termini di equivalenza con le aggravanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presid