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Ordinanza — n. 23416/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and proof of criminal responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23416/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had convicted the appellant of crimes including theft and public intoxication, while the appeal challenged the lack of specific reasoning regarding the evidence of criminal responsibility and the imposed sentence. The court rejected these arguments as generic and lacking a critical link to the factual findings, thus failing to meet the statutory requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must contain specific grounds linking the alleged defects to the factual and legal reasoning of the lower court; generic complaints without a critical connection to the judgment's argumentation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds criminal responsibility proof sentencing reasoning generic arguments court costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA STEFANO nato a AGROPOLI il 20/10/1990 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 26 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia, pronunciata il 19 febbraio 2021, che aveva condannato Bevilacqua Stefano alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56, 624-bis e 648, secondo comma, cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati e al trattamento sanzionatorio irrogato, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, non solo rispetto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ma anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden