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Ordinanza — n. 23415/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness regarding citizenship and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23415/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure due to its manifest unfoundedness. The appellant challenged a lower court's denial of citizenship as a mitigating circumstance, arguing the decision lacked proper reasoning. The court found the territorial court's reasoning logical and based on factual circumstances, rejecting the claim of any motivational defect.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, requiring the court to assess the substantive merit of the complaint without formalistic review.

Parole chiave

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manifest unfoundedness inadmissibility of appeal citizenship mitigation Code of Criminal Procedure manifestly unfounded appeal condanna al pagamento pecuniario risarcimento del danno restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per sua manifesta infondatezza.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUOLO ALBERTO nato a NOCERA INFERIORE il 07/06/1992 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 149-1227/2023 IN FATTO E IN DIRITTO.

1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per sua manifesta infondatezza. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione circostanziale tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Nessun vizio di motivazione affligge la sentenza sul punto della negata cittadinanza nel processo alla circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento. La Corte ha sul punto argomentato il proprio convincimento, traendo argomento dalle circostanze di fatto emerse nel contraddittorio, stimando non congrua l'offerta posta a confronto con il danno cagionato alla familiare da una condotta diuturna. La motivazione non appare, pertanto, né illogica, tanto meno apparente.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2023.