Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied solely on factual complaints rather than legal arguments. The lower court had convicted the defendant of receiving a stolen phone, noting she should have suspected its illicit origin. The Court ruled that such factual disputes are not admissible in cassation proceedings, leading to the dismissal and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 593, comma 3; Art. 568 cod. proc. pen.: A cassation appeal based exclusively on mere factual complaints or doglianze is inadmissible as it lacks the requisite legal argumentation required for review at the level of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDO ROBERTA nato a MILANO il 13/07/1989 avverso la sentenza del 17/02/2021 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Cremona, con sentenza del 17 febbraio 2021, previa riqualificazione della fattispecie contestata ai sensi dell'art. 712 cod. pen., ha dichiarato Gagliardo Roberta colpevole del reato lei ascritto così come riqualificato e l'ha condannata alla pena dell'ammenda. Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 593, comma 3 e 568 cod. proc. pen., con il quale si censura l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è manifestamente infondato in quanto il Giudice di merito ha congruamente evidenziato come le circostanze di ricezione del regalo (si veda, in proposito, pag.
4) avrebbero dovuto indurre l'imputata a sospettare della provenienza furtiva del telefono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente