Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it improperly seeks merit review of factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because the applicant attempted to re-evaluate the factual findings and the aggravating circumstance of 'method' used by the lower court. The applicant argued that the evidence regarding the extortion and mafia-style methods was misappreciated, but the Court found these arguments to be substantive merits issues. The Court ruled that such re-evaluation is precluded in a legality proceeding, which is limited to checking for obvious logical inconsistencies in the reasoning rather than substituting its own judgment on facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal court's review is limited to verifying the logical coherence of the lower court's reasoning and cannot perform a new evaluation of evidence or factual circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELECHI' DANIELE nato a BRINDISI il 15/06/1974 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 145-1140/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei due motivi, tesi ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità e della aggravante di "metodo", denunciando erroneo apprezzamento della prova.
Le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova dichiarativa. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).
Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado, ha spiegato, in maniera chiara, logica e coerente, che la descrizione del plateale fatto estorsivo ad opera dei testi (indifferenti) restituiva chiara evidenza della connessione funzionale tra la minaccia in re e la richiesta di denaro; così come l'aggravante di "metodo" ad effetto speciale è stata ritenuta sulla base delle concrete modalità del fatto espressive del "marchio d'origine" mafioso. A fronte di tali elementi dichiarativi - del tutto inequivoci - la differente prospettiva attraverso cui osservare le condotte appare del tutto indifferente, come esposto in sentenza, e non assume alcuna forza logica antagonista.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 145-1140/2023
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2023.