Cassation court dismisses appeal as inadmissible for discretionary sentencing balancing not being arbitrary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mario Spinelli's appeal against the Appellate Court of Bari's sentencing decision inadmissible. Spinelli argued for a reduction in the penalty for crimes under Articles 110 and 628 of the Penal Code, claiming the lower court's balancing of circumstances was arbitrary. The court rejected these claims, ruling that the territorial court's discretionary evaluation of mitigating factors against the crime's gravity was sufficiently reasoned and not the result of mere arbitrage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 cod. pen.; Art. 628 cod. pen.: Statutory provisions regarding sentencing discretion; The court's evaluation of mitigating circumstances versus crime gravity is not subject to cassation review if supported by sufficient argumentation and not resulting from mere arbitrage or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI MARIO nato a SAN SEVERO il 26/05/1991 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 giugno 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Foggia, pronunciata in data 16 febbraio 2021, nei confronti di Mario Spinelli, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione al giudizio di comparazione tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le attenuanti generiche in ragione della gravità del reato); considerato che il secondo motivo, in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato alla luce dei costanti indirizzi interpretativi della Suprema Corte (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice, individuandola in misura inferiore alla media edittale e ritenendola adeguata alla gravità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il