Ordinanza — n. 23406/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIELLO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 06/08/1983 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 27 giugno 2016, che aveva condannato Occhiello Giovanni alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio, ha ritenuto le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23406/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIELLO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 06/08/1983 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 27 giugno 2016, che aveva condannato Occhiello Giovanni alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio, ha ritenuto le già riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. poiché il ricorrente si limita a dedurre con affermazioni generiche l'incongruità della motivazione sulla pena irrogata, peraltro ulteriormente ridotta con la sentenza impugnata, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigli