Ordinanza — n. 23403/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAR AURELIAN nato 11 10/10/1981 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 8 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti, pronunciata il 5 novembre 2020, che aveva condannato Adar Aurelian alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 3, ha ribadito come il valore complessivo della merce sottratta, pari a 425,35 euro, come risulta dai verbali di denuncia e sequestro in atti, e il conseguente danno patrimoniale subito dalle parti offese, non potesse considerarsi pressocché irrilevante, fermo restando che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020- dep. 09/02/2021, Di Giorgio, Rv. 280615) e, pertanto, la Corte non avrebbe potuto valutare le potenzialità economiche del Supermercato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 3, ha ribadito come il valore complessivo della merce sottratta, pari a 425,35 euro, come risulta dai verbali di denuncia e sequestro in atti, e il conseguente danno patrimoniale subito dalle parti offese, non potesse considerarsi pressocché irrilevante, fermo restando che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020- dep. 09/02/2021, Di Giorgio, Rv. 280615) e, pertanto, la Corte non avrebbe potuto valutare le potenzialità economiche del Supermercato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAR AURELIAN nato 11 10/10/1981 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 8 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti, pronunciata il 5 novembre 2020, che aveva condannato Adar Aurelian alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 3, ha ribadito come il valore complessivo della merce sottratta, pari a 425,35 euro, come risulta dai verbali di denuncia e sequestro in atti, e il conseguente danno patrimoniale subito dalle parti offese, non potesse considerarsi pressocché irrilevante, fermo restando che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020- dep. 09/02/2021, Di Giorgio, Rv. 280615) e, pertanto, la Corte non avrebbe potuto valutare le potenzialità economiche del Supermercato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Co