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Ordinanza — n. 23401/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23401/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23401/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI CARMELO nato a TAURIANOVA il 07/11/1985 avverso l'ordinanza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di Reggio Calabria con ordinanza del 10/11/2022 ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da Oliveri Carmelo avverso la sentenza emessa in data 05/12/2016 dal Tribunale di Palmi. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge, in relazione all'art. 585 cod. proc. pen., alla legge n.67/2014 e all'art. 15 bis 1.118/2014, è manifestamente infondato, perché incentrato sulla pretesa applicabilità della disciplina sulla contumacia al procedimento di primo grado, svoltosi invece in presenza dell'imputato, come risulta dalla sentenza in atti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione del motivo dedotto.

Regesto Legislator

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art. 585 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23401/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge, in relazione all'art. 585 cod. proc. pen., alla legge n.67/2014 e all'art. 15 bis 1.118/2014, è manifestamente infondato, perché incentrato sulla pretesa applicabilità della disciplina sulla contumacia al procedimento di primo grado, svoltosi invece in presenza dell'imputato, come risulta dalla sentenza in atti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione del motivo dedotto.

Parole chiave

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oltraggio alla corte partecipazione alla procedura contumacia capacità di stare in giudizio principio attitatorio obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge, in relazione all'art. 585 cod. proc. pen., alla legge n.67/2014 e all'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI CARMELO nato a TAURIANOVA il 07/11/1985 avverso l'ordinanza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Reggio Calabria con ordinanza del 10/11/2022 ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da Oliveri Carmelo avverso la sentenza emessa in data 05/12/2016 dal Tribunale di Palmi. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge, in relazione all'art. 585 cod. proc. pen., alla legge n.67/2014 e all'art. 15 bis 1.118/2014, è manifestamente infondato, perché incentrato sulla pretesa applicabilità della disciplina sulla contumacia al procedimento di primo grado, svoltosi invece in presenza dell'imputato, come risulta dalla sentenza in atti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione del motivo dedotto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore I Presidente