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Ordinanza — n. 23397/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23397/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23397/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSA IULIAN MARIAN nato a BACAU( ROMANIA) il 08/12/1994 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 24 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto, pronunciata il 2 marzo 2021, che aveva condannato Cosa Iulian Marian alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23397/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione allegazione motivata allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSA IULIAN MARIAN nato a BACAU( ROMANIA) il 08/12/1994 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 24 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto, pronunciata il 2 marzo 2021, che aveva condannato Cosa Iulian Marian alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente