Court dismisses appeal on recidivism claim as subjective element proven by indirect evidence of stolen goods origin.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of receiving stolen goods. The appellant argued a defect in reasoning regarding the subjective element of the crime, but the court found the territorial court's justification sufficient. Consequently, the court ruled that indirect evidence regarding the illicit origin of the property is adequate to prove the required subjective intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, comma 1, n. 1 c.p.; Art. 360, comma 1, lett. b c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on the subjective element of the crime is justified, as the subjective intent in receiving stolen goods can be proven by indirect evidence such as the unexplained origin of the property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNANDREA ALESSANDRO nato a PESCARA il 11/08/1977 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 30 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 22 dicembre 2020, che aveva condannato Giannandrea Alessandro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del delitto contestato, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente dalle lamentate criticità giustificative, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha già congruamente sottolineato le ragioni per cui ha ritenuto del tutto surrettizie e inattendibili le dichiarazioni dell'imputato sull'origine del proprio possesso del bene furtivo, contrariamente alla giustificazione, perfettamente credibile, offerta dall'acquirente finale, che non aveva un diretto interesse all'acquisizione di quel bene (si veda, in particolare, pag. 3 sulle modalità estemporanee dell'acquisto dell'imputato, in un area di servizio, da persona non identificata e a un prezzo notevolmente inferiore al valore del bene) e difatti, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presid