Ordinanza — n. 23393/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI DONATO nato a PESCARA il 14/02/1973 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 26 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 20 maggio 2021, che aveva condannato Ferretti Donato alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di ricettazione con l'aggravante della recidiva specifica. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva specifica contestata, è generico ed espresso in forma dubitativa nonchè manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la recidiva contestata alla luce dei precedenti specifici dell'imputato, tra cui - sicuramente - una condanna per il delitto di ricettazione risalente al 2005; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23393/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva specifica contestata, è generico ed espresso in forma dubitativa nonchè manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la recidiva contestata alla luce dei precedenti specifici dell'imputato, tra cui - sicuramente - una condanna per il delitto di ricettazione risalente al 2005; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI DONATO nato a PESCARA il 14/02/1973 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 26 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 20 maggio 2021, che aveva condannato Ferretti Donato alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di ricettazione con l'aggravante della recidiva specifica. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva specifica contestata, è generico ed espresso in forma dubitativa nonchè manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la recidiva contestata alla luce dei precedenti specifici dell'imputato, tra cui - sicuramente - una condanna per il delitto di ricettazione risalente al 2005; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Presidente