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Ordinanza — n. 23386/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it sought a re-evaluation of factual merit rather than legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23386/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of the factual merit of the criminal liability assessment. The appellant's arguments focused on technical evidence and photographic documents, which the lower court had already scrutinized and found logically coherent. The court ruled that such arguments constitute a request for a new evaluation of evidence, which is precluded in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in criminal matters are limited to reviewing the legality of the decision, not its factual merit; arguments seeking a re-evaluation of evidence or a different interpretation of facts are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility review of legality factual merit preclusion evidence re-evaluation logical coherence of reasoning documenti mancanti danneggiamento dimostrazione di un danno irreparabile

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITO FRANCESCO nato a CARERI il 05/04/1968 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 112-702/2023 IN FATTO E IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Zito deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi solo ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;

Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.1. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione dell'autore del danneggiamento ad opera della persona offesa è stata operata sulla base di verifiche tecniche che testimoniano dell'unica presenza in quella data ed in quelle ore nel luogo del commesso reato. Del resto, il ricorrente neppure ha allegato ai motivi di ricorso i documenti fotografici del cui contenuto ha denunziato il travisamento. Il motivo difetta pertanto di autosufficienza, così scivolando verso la inammissibilità, per aspecificità.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2023.