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Ordinanza — n. 23381/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23381/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23381/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NATALE FORTUNATO nato a ACERRA il 28/09/1994 MORGILLO ANGELO nato a ACERRA il 15/10/1993 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, pronunciata in data 18 marzo 2014, nei confronti di Fortunato Natale e Angelo Morgillo, condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23381/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, pronunciata in data 18 marzo 2014, nei confronti di Fortunato Natale e Angelo Morgillo, condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali indennizzo del difensore d'ufficio indennizzo per invalidità indennizzo dell'aiuto alle vittime cauzione per le spese ripetibili sussidio di ammortamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NATALE FORTUNATO nato a ACERRA il 28/09/1994 MORGILLO ANGELO nato a ACERRA il 15/10/1993 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, pronunciata in data 18 marzo 2014, nei confronti di Fortunato Natale e Angelo Morgillo, condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.

Considerato che il primo motivo dei ricorsi presentati con unico atto dal difensore di entrambi gli imputati, con il quale si contesta la mancanza di prova dell'individuazione degli autori del reato, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri, Rv. 275585), secondo cui l'individuazione, personale o fotografica costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché, nel giudizio abbreviato, è liberamente apprezzabile dal giudice del merito, come avvenuto nella specie, con argomentazione esente da criticità giustificative (si vedano pagg. 2 e 3 sull'attendibilità delle individuazioni, sia personale che fotografica, operate da entrambe le persone offese senza alcun dubbio, non inficiate dalla invalidità del dichiarante e peraltro riscontrate dalle dichiarazioni confessorie degli imputati); ritenuto che le ulteriori cesure, inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62, primo comma, nn. 4 e 6, cod. pen., sono prive di concreta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano essere meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615;

Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, M., Rv. 272270; Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla non irrisorietà del pregiudizio economico e sull'irrilevanza della capacità della vittima di sopportare il danno; pagg. 3 e 4 sulla mancanza di offerta reale dell'indennizzo); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci