Italian Court dismisses appeal on theft conviction due to manifestly unfounded claim of special mitigating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Raimondo Ramondino inadmissible regarding his conviction for theft under Article 648 of the Penal Code. The appellant argued for a special mitigating circumstance, but the court found this claim manifestly unfounded given the high value of the stolen goods. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the alleged violation of law or defect in reasoning is manifestly unfounded, as the lower court has correctly identified the relevant value of the stolen goods to deny the special mitigating circumstance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMONDINO RAIMONDO nato a NAPOLI il 15/05/1978 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 1 luglio 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 6 novembre 2014, nei confronti di Raimondo Ramondino, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340), ampiamente motivato sul punto (si veda pag. 3 sul rilevante valore del bene ricettato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 aprile 2