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Ordinanza — n. 23378/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23378/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23378/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO GIUSEPPE nato a POMPEI il 11/12/1955 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, pronunciata in data 29 aprile 2015, nei confronti di Giuseppe Federico, condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 629 e 56 - 629 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23378/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 629 e 56 - 629 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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difetto di motivazione testimonianza inattendibile asserzione difendibile lacune probatorie capacità di stare in giudizio mancata prova di parzialità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO GIUSEPPE nato a POMPEI il 11/12/1955 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, pronunciata in data 29 aprile 2015, nei confronti di Giuseppe Federico, condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 629 e 56 - 629 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, ove la Corte territoriale, richiamate per relationem le argomentazioni del primo giudice, ha precisato la ricostruzione dei fatti e confermato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche sottolineandone i relativi riscontri); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 april