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Ordinanza — n. 23377/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23377/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23377/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIRMACEA ROXANA MARIA nato il 16/12/1985 BILEA VALERIU CLAUDIU nato il 24/10/1997 SULIC COSMIN ARISTOTEL nato il 03/10/1987 MURARU CRISTIAN nato il 05/10/1989 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Caltanissetta, pronunciata in data 14 ottobre 2021, nei confronti di Roxana Maria Girmacea, Valeriu Claudiu Bilea, Cosmin Aristotel Sulic e Cristian Muraru, condannati alle pene ritenute di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23377/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 648 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.

Parole chiave

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sospensione condizionale della pena motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione liberazione condizionale soppressione dell'aiuto sociale riduzione dell'assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIRMACEA ROXANA MARIA nato il 16/12/1985 BILEA VALERIU CLAUDIU nato il 24/10/1997 SULIC COSMIN ARISTOTEL nato il 03/10/1987 MURARU CRISTIAN nato il 05/10/1989 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Caltanissetta, pronunciata in data 14 ottobre 2021, nei confronti di Roxana Maria Girmacea, Valeriu Claudiu Bilea, Cosmin Aristotel Sulic e Cristian Muraru, condannati alle pene ritenute di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.

Considerato che il primo motivo dei ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di tutti gli imputati, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità del concorso nei reati, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censurano vizi motivazionali in relazione al beneficio della sospensione condizionale della pena, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 3 sulle cause ostative di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,