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Ordinanza — n. 23375/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23375/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23375/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICONI ALBERTO nato a SAN SEVERINO MARCHE il 26/03/1956 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN. FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 13 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Macerata, pronunciata in data 8 novembre 2019, nei confronti di Alberto Miconi, condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del reato in relazione all'art. 624 cod. pen. e la mancanza di prova degli elementi costitutivi della ricettazione, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 23375/2023 — snpen · Corte di Cassazione: FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 13 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Macerata, pronunciata in data 8 novembre 2019, nei confronti di Alberto Miconi, condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del reato in relazione all'art. 624 cod. pen. e la mancanza di prova degli elementi costitutivi della ricettazione, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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concorso materiale di reati partecipazione al reato contributo causale fine di indebito profitto istruzione penale per appropriazione indebita condotta colpevole

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del reato in relazione all'art. 624 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICONI ALBERTO nato a SAN SEVERINO MARCHE il 26/03/1956 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN. FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 13 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Macerata, pronunciata in data 8 novembre 2019, nei confronti di Alberto Miconi, condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del reato in relazione all'art. 624 cod. pen. e la mancanza di prova degli elementi costitutivi della ricettazione, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla mancanza di prova del coinvolgimento nel furto presupposto; pagg. 3 e 4 sulla prova della disponibilità dei beni ricettatati; pagg. 5 e 6 sull'elemento soggettivo della ricettazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18