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Ordinanza — n. 23374/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23374/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23374/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIL ABDERRAHIM nato il 28/08/1980 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; qp IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 11 luglio 202t, ha confermato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciata il 27 novembre 2019, nei confronti di Abderrahim Khalil, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648, 110 e 582 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23374/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, 110 e 582 cod. pen.

Parole chiave

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impatto visivo prova insufficiente dell'aggravamento clinico dimostrazione di un danno irreparabile accertamento dell'ammontare del danno carenza di credibilità oggettiva mezzi di prova medici
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIL ABDERRAHIM nato il 28/08/1980 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; qp IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 11 luglio 202t, ha confermato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, pronunciata il 27 novembre 2019, nei confronti di Abderrahim Khalil, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 648, 110 e 582 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull'attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e del teste oculare, anche riscontrate dalla documentazione medica e dalla c.t.u.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18