Criminal appeal dismissed as inadmissible due to non-essential clerical error in judge's name not constituting nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's conviction. The appellant argued that a discrepancy between the names of the drafting judge and the reporter in the judgment violated procedural nullity rules. The court ruled this was merely a material error without legal consequences, citing established precedent that such discrepancies do not invalidate the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546 cod. proc. pen.; Art. 648, 640 cod. pen.: A discrepancy between the name of the drafting judge and the reporter in a collegial judgment constitutes a material irregularity, not a ground for nullity, and thus does not justify the admissibility of an appeal based on procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOGNAMIGLIO FORTUNATO nato a NAPOLI il 25/11/1966 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 25 febbraio 2020, nei confronti di Fortunato Scognamiglio, condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 8273 del 17/01/2018, Casale, Rv. 272271), secondo cui la sentenza collegiale nella quale non vi sia corrispondenza tra il nominativo del giudice estensore indicato nel frontespizio e quello del relatore che sottoscrive la sentenza non è affetta da nullità, ma da mera irregolarità determinata da errore materiale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 aprile 2