Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23370/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23370/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23370/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARAMITARO EMANUELE nato a PALERMO il 08/06/1986 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 9L IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15 marzo 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 9 aprile 2021, nei confronti di Emanuele Ciaramitaro, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 353 e 56 - 629 cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23370/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 353 e 56 - 629 cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
reato di coazione corruzione nell'esecuzione forzata azione legale a scopo intimidatorio risarcimento per atto illecito incitamento a violare o a rescindere un contratto vendita forzata ai pubblici incanti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARAMITARO EMANUELE nato a PALERMO il 08/06/1986 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 9L IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 15 marzo 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 9 aprile 2021, nei confronti di Emanuele Ciaramitaro, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 353 e 56 - 629 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo della tentata estorsione, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla sussistenza degli atti, violenti e minacciosi, diretti in modo non equivoco a far desistere le persone offese dalla partecipazione all'asta, posti in essere al fine di aggiudicarsi i beni ad un prezzo inferiore e determinanti il costringimento delle vittime ad avvertire il professionista delegato alle operazioni di vendita, così causando la definitiva interruzione dell'asta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il