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Ordinanza — n. 23369/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23369/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23369/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NOIA GIOVANNI nato a BARI il 26/10/1973 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; . IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Taranto, con sentenza del 6 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, pronunciata in data 12 novembre 2018, nei confronti di Giovanni De Noia, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Preliminarmente deve rilevarsi che il difensore del ricorrente, in data 6 aprile u.s., ha comunicato a mezzo p.e.c. la rinuncia al mandato difensivo sopravvenuta alla fissazione dell'udienza camerale.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23369/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; . IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Taranto, con sentenza del 6 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, pronunciata in data 12 novembre 2018, nei confronti di Giovanni De Noia, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Preliminarmente deve rilevarsi che il difensore del ricorrente, in data 6 aprile u.s., ha comunicato a mezzo p.e.c. la rinuncia al mandato difensivo sopravvenuta alla fissazione dell'udienza camerale.

Parole chiave

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omissione di soccorso revoca del gratuito patrocinio revoca dell'aiuto d'emergenza rinuncia al diritto rinuncia all'eredità contributo per l'assistenza

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Taranto, con sentenza del 6 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, pronunciata in data 12 novembre 2018, nei confronti di Giovanni De Noia, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
pen., oltre ad essere del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NOIA GIOVANNI nato a BARI il 26/10/1973 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; . IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Taranto, con sentenza del 6 luglio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, pronunciata in data 12 novembre 2018, nei confronti di Giovanni De Noia, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Preliminarmente deve rilevarsi che il difensore del ricorrente, in data 6 aprile u.s., ha comunicato a mezzo p.e.c. la rinuncia al mandato difensivo sopravvenuta alla fissazione dell'udienza camerale.

Sul punto la giurisprudenza della Corte, cui il Collegio intende aderire, così si esprime: La rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina (Sez. 1, n. 46435 del 13/9/2019, Rv. 277795). Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., oltre ad essere del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, l'omessa e/o apparente motivazione è smentita dalla presenza di argomentazione esente da criticità giustificative manifeste (ed invero la Corte, sottolineata la genericità del motivo di appello, non ha riconosciuto l'attenuante comune in ragione del valore non irrisorio del bene ricettato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 a