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Ordinanza — n. 23366/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23366/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23366/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHILLACI ANGELO nato a AGRIGENTO il 10/04/1994 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 8 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento, pronunciata in data 8 settembre 2020, nei confronti di Angelo Schillaci, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.648 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23366/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen.

Parole chiave

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ricettazione risarcimento per atto illecito prove acquisite illegalmente appropriazione semplice fine di indebito profitto conseguimento fraudolento di una prestazione

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHILLACI ANGELO nato a AGRIGENTO il 10/04/1994 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 8 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento, pronunciata in data 8 settembre 2020, nei confronti di Angelo Schillaci, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.648 cod. pen.

Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 aprile 2