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Ordinanza — n. 23363/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction for lost checks, ruling material possession persists despite loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23363/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance court's conviction for theft and receipt of stolen goods. The appellant argued against the finding of subjective intent and the lack of evidence for the underlying crime, but the court found these objections procedurally barred or factually unfounded. Consequently, the decision confirmed that losing possession of checks does not end the factual power of the original owner, maintaining the criminal liability of subsequent possessors.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 649 cod. pen.: The loss of material possession of items retaining signs of legitimate ownership does not terminate the factual power of the original holder, meaning unauthorized acquisition constitutes theft and subsequent transfer constitutes receipt.

Parole chiave

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theft of lost checks receipt of stolen goods material possession subjective intent procedural inadmissibility ricettazione impiego illecito di valori patrimoniali acquisto fraudolento

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 649 cod. pen.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017
270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022
3, ampiamente argomentava sul dolo di ricettazione); osservato che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 11/02/1981 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO . La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 6 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di statuizioni civili, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 19 gennaio 2021, nei confronti di Giuseppe Di Maio, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, inerente alla penale responsabilità per la mancanza di prova del reato presupposto, oltre ad essere costituito da doglianze in punto di fatto estranee al sindacato del presente giudizio, è anche manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225), secondo cui, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori; considerato che l'ulteriore doglianza difensiva, con la quale si contesta il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), inerisce a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ed invero, la Corte territoriale, disattese le doglianze difensive che inerivano alla sola sussistenza del reato presupposto, ha confermato la sentenza impugnata che, a pag. 3, ampiamente argomentava sul dolo di ricettazione); osservato che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340), ampiamente motivando sul punto (si veda pag. 4 sul valore non particolarmente lieve dell'assegno ricettato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis