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Ordinanza — n. 23360/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23360/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23360/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORINDI WALTER nato a MONTESILVANO il 07/08/1952 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 13 aprile 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Padova, pronunciata in data 17 novembre 2021, nei confronti di Walter Florindi, ha riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 646 cod. pen. e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato nel resto.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen; Ordinanza — n. 23360/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod. pen. e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato nel resto.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi restituzione dei conferimenti ripetizione dell'indebito obbligo di restituzione restituzione delle indennità di disoccupazione retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORINDI WALTER nato a MONTESILVANO il 07/08/1952 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 13 aprile 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Padova, pronunciata in data 17 novembre 2021, nei confronti di Walter Florindi, ha riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 646 cod. pen. e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato nel resto.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di responsabilità per la mancata interversione del possesso, è privo di concreta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B,, Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 6998 del 23/01/2019, De Cotiis, Rv. 275607), dai giudici del merito (si vedano pagg. 2 e 3 sulla prova dell'avvenuta interversio possessionis in capo all'imputato che, a seguito della scadenza del contratto di noleggio, non pagava il corrispettivo e non restituiva l'autovettura); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M„ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 ap