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Ordinanza — n. 23357/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for attempted robbery, rejecting claim of minor damage mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23357/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Valerio Girini inadmissible regarding his conviction for attempted robbery. The appellant argued for a mitigation of punishment based on the minor financial damage to the victim, but the lower court correctly applied established precedent requiring a holistic assessment of both property loss and personal injury. Consequently, the court upheld the original sentence and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; The mitigation for minor damage in attempted robbery requires a comprehensive evaluation of both potential property loss and the consequences of violence against the person.

Parole chiave

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attempted robbery minor damage mitigation criminal appeal holistic assessment inadmissible appeal rapina tentata violenza carnale vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo
pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv.
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvi
255528 - 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvi°, Rv.
Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli
271695; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRINI VALERIO nato a ROMA il 08/06/1994 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 5 luglio 2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, pronunciata in data 11 novembre 2021, nei confronti di Valerio Girini, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56 - 628 e 582 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528 - 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvi°, Rv. 271695; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173), secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento al reato di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare non solo la possibilità di desumere con certezza, dalle modalità del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti; e, nella specie, sono stati applicati tali principi, con motivazione esente da criticità giustificative (ed invero, la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del danno che la p.o. avrebbe subito in ragione del non irrisorio valore dell'orologio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 a