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Ordinanza — n. 23354/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer signature and appellant's death.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23354/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant, violating the requirement for a lawyer's signature under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant died during the proceedings, rendering the appeal moot, the procedural defect regarding the signature was the primary ground for inadmissibility. Consequently, the court rejected the challenge to the lower court's conviction for aggravated damage.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings must be signed by a registered defense lawyer; personal signature by the accused renders the act inadmissible, and the subsequent death of the appellant does not cure this fundamental defect.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lawyer signature requirement personal signature defect death of appellant mootness Code of Criminal Procedure motivi di cassazione inesigibile malgrado lesioni salute infortunio mortale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 613, comma 2, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. 1, n. 42313 del 11/11/2010, Di Marco
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARI MAURO nato a VENEZIA il 21/03/1982 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 10 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trieste, pronunciata il 25 settembre 2019, che aveva condannato Cari Mauro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione della sentenza impugnata, è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01); rilevato tuttavia che è pervenuto certificato di morte del Cari, avvenuta il 4 luglio 2022, e che la morte del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, rende sì inammissibile l'impugnazione ma esclude la possibilità della condanna Ile spese e della applicazione della i sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ( ez. 1, n. 4.2313 del 11/11/2010, Di Marco, Rv. 249026-01);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente