Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23351/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23351/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23351/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCINI MARCO nato a TORINO il 08/08/1984 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, pronunciata il 16 febbraio 2021, che aveva condannato Piccini Marco alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione, è meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto, come tali estranei al sindacato di legittimità, peraltro già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, alle pagine da 3 a 5, condividendo le argomentazioni del primo Giudice, ha congruamente evidenziato come l'ubriachezza e l'assunzione di sostanze stupefacenti non rilevassero ai fini dell'esclusione dell'imputabilità e che, di conseguenza, non potesse escludersi la consapevolezza in capo all'imputato di non essere stato investito, come quella dell'inesistenza di un suo diritto al risarcimento, risultando evidentemente integrati gli estremi della minaccia estorsiva nell'avere prospettato di chiamare le Forze dell'ordine e nell'evidente ingiustizia dei vantaggi conseguiti con tale minaccia; letta la memoria difensiva del 6 aprile 2023, con le quali si ribadiscono circostanze in fatto, insuscettibili di esame in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n„ 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23351/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione, è meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto, come tali estranei al sindacato di legittimità, peraltro già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, alle pagine da 3 a 5, condividendo le argomentazioni del primo Giudice, ha congruamente evidenziato come l'ubriachezza e l'assunzione di sostanze stupefacenti non rilevassero ai fini dell'esclusione dell'imputabilità e che, di conseguenza, non potesse escludersi la consapevolezza in capo all'imputato di non essere stato investito, come quella dell'inesistenza di un suo diritto al risarcimento, risultando evidentemente integrati gli estremi della minaccia estorsiva nell'avere prospettato di chiamare le Forze dell'ordine e nell'evidente ingiustizia dei vantaggi conseguiti con tale minaccia; letta la memoria difensiva del 6 aprile 2023, con le quali si ribadiscono circostanze in fatto, insuscettibili di esame in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n„ 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

Generato dall'IA
reato grave di stupefacenti tentata estorsione guida in stato di ebbrezza qualificata reato di coazione pericolo di traffico di stupefacenti abuso di alcol
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCINI MARCO nato a TORINO il 08/08/1984 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, pronunciata il 16 febbraio 2021, che aveva condannato Piccini Marco alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione, è meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto, come tali estranei al sindacato di legittimità, peraltro già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, alle pagine da 3 a 5, condividendo le argomentazioni del primo Giudice, ha congruamente evidenziato come l'ubriachezza e l'assunzione di sostanze stupefacenti non rilevassero ai fini dell'esclusione dell'imputabilità e che, di conseguenza, non potesse escludersi la consapevolezza in capo all'imputato di non essere stato investito, come quella dell'inesistenza di un suo diritto al risarcimento, risultando evidentemente integrati gli estremi della minaccia estorsiva nell'avere prospettato di chiamare le Forze dell'ordine e nell'evidente ingiustizia dei vantaggi conseguiti con tale minaccia; letta la memoria difensiva del 6 aprile 2023, con le quali si ribadiscono circostanze in fatto, insuscettibili di esame in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n„ 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presid