Italian Court dismisses appeal on robbery charge due to lack of specific grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery. The appellant argued the legal qualification was flawed, but the court found the complaint lacked specificity as it merely repeated arguments already adequately addressed by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for procedural misconduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints that merely reproduce arguments already decided by the lower court without new specific grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ADLANI LAHCEN nato il 29/04/1995 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 6 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Asti, pronunciata il 21 ottobre 2021, che aveva condannato El Adlani Lahcen alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di rapina e furto aggravato. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto quale delitto di rapina in luogo di quello di furto con destrezza, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, a pagina 4, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha sottolineato come la minaccia fosse pacificamente intervenuta durante - e non dopo - la condotta sottrattiva, quando la vittima, resasi conto che gli era stato sfilato il portafogli dallo zaino, ha chiesto all'imputato di restituirglielo e come il timore ingenerato dalla minaccia di subire un'azione violenta, le avesse impedito di opporre resistenza, consentendo ai correi di ultimare l'azione appropriativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigl