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Ordinanza — n. 23349/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23349/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23349/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORNACA GINO nato a ASTI il 16/09/1952 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, pronunciata il 3 febbraio 2017, che aveva condannato Gino Fornaca alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa, ha ridotto la pena inflitta e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di truffa contestato, è meramente reiterativo di doglianze in punto di fatto, come tali non consentite in sede di legittimità e, peraltro, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 4 e 5, ha ribadito la pacifica sussistenza degli elementi costitutivi della truffa nella condotta dell'imputato, il quale aveva consapevolmente indotto la vittima a concludere la vendita rassicurandola della sua solvibilità, con artifizi consistiti nell'averle consegnato due assegni per l'intero prezzo con firma a matita e, dopo essersi in un primo momento reso irreperibile alle chiamate, aveva convinto la persona offesa a sostituire il secondo assegno, che aveva dato luogo a irregolarità, con altri due, successivamente risultati impagabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23349/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di truffa contestato, è meramente reiterativo di doglianze in punto di fatto, come tali non consentite in sede di legittimità e, peraltro, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 4 e 5, ha ribadito la pacifica sussistenza degli elementi costitutivi della truffa nella condotta dell'imputato, il quale aveva consapevolmente indotto la vittima a concludere la vendita rassicurandola della sua solvibilità, con artifizi consistiti nell'averle consegnato due assegni per l'intero prezzo con firma a matita e, dopo essersi in un primo momento reso irreperibile alle chiamate, aveva convinto la persona offesa a sostituire il secondo assegno, che aveva dato luogo a irregolarità, con altri due, successivamente risultati impagabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale contraffazione di merci reato economico frode nel pignoramento conseguimento fraudolento di una prestazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORNACA GINO nato a ASTI il 16/09/1952 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, pronunciata il 3 febbraio 2017, che aveva condannato Gino Fornaca alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa, ha ridotto la pena inflitta e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di truffa contestato, è meramente reiterativo di doglianze in punto di fatto, come tali non consentite in sede di legittimità e, peraltro, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 4 e 5, ha ribadito la pacifica sussistenza degli elementi costitutivi della truffa nella condotta dell'imputato, il quale aveva consapevolmente indotto la vittima a concludere la vendita rassicurandola della sua solvibilità, con artifizi consistiti nell'averle consegnato due assegni per l'intero prezzo con firma a matita e, dopo essersi in un primo momento reso irreperibile alle chiamate, aveva convinto la persona offesa a sostituire il secondo assegno, che aveva dato luogo a irregolarità, con altri due, successivamente risultati impagabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Cons