Ordinanza — n. 23348/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID ALDO nato a TRIVERO il 08/03/1957 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 8 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli, pronunciata il 29 aprile 2019, nei confronti di Aldo David, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 641 cod. pen., oltre il risarcimento del danno provocato alla parte civile, che ha depositato memoria, insistendo per la inammissibilità della impugnazione, senza chiedere la rifusione delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 641 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23348/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 641 cod. pen., oltre il risarcimento del danno provocato alla parte civile, che ha depositato memoria, insistendo per la inammissibilità della impugnazione, senza chiedere la rifusione delle spese processuali.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID ALDO nato a TRIVERO il 08/03/1957 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 8 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli, pronunciata il 29 aprile 2019, nei confronti di Aldo David, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 641 cod. pen., oltre il risarcimento del danno provocato alla parte civile, che ha depositato memoria, insistendo per la inammissibilità della impugnazione, senza chiedere la rifusione delle spese processuali.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con i quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.„ è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammisstilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 aprile 20