Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23348/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23348/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23348/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID ALDO nato a TRIVERO il 08/03/1957 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 8 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli, pronunciata il 29 aprile 2019, nei confronti di Aldo David, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 641 cod. pen., oltre il risarcimento del danno provocato alla parte civile, che ha depositato memoria, insistendo per la inammissibilità della impugnazione, senza chiedere la rifusione delle spese processuali.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 641 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23348/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 641 cod. pen., oltre il risarcimento del danno provocato alla parte civile, che ha depositato memoria, insistendo per la inammissibilità della impugnazione, senza chiedere la rifusione delle spese processuali.

Parole chiave

Generato dall'IA
adempimento dell'obbligazione inadempimento reiterato insolvenza debito insoddisfatto soddisfacimento del credito reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 641 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con i quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.„ è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen.„ è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID ALDO nato a TRIVERO il 08/03/1957 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 8 novembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli, pronunciata il 29 aprile 2019, nei confronti di Aldo David, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 641 cod. pen., oltre il risarcimento del danno provocato alla parte civile, che ha depositato memoria, insistendo per la inammissibilità della impugnazione, senza chiedere la rifusione delle spese processuali.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con i quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.„ è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammisstilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 aprile 20