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Ordinanza — n. 23346/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23346/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23346/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAZZO GIORDY nato a TORINO il 26/08/1993 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, pronunciata in data 28 ottobre 2021, nei confronti di Giordy Brazzo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 23346/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, pronunciata in data 28 ottobre 2021, nei confronti di Giordy Brazzo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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accusa di truffa reato economico indagine internazionale per truffa corruzione traffico dei pagamenti fornitore di servizi di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, pronunciata in data 28 ottobre 2021, nei confronti di Giordy Brazzo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAZZO GIORDY nato a TORINO il 26/08/1993 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, pronunciata in data 28 ottobre 2021, nei confronti di Giordy Brazzo, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla dolosa condotta decettiva, anche alla luce della denuncia del documento di identità precedentemente all'attivazione della carta postepay); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dic:hiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 aprile