Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23344/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23344/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23344/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZESE MICHELE nato a ACERRA il 14/11/1982 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO IPERROTTI; . IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord, pronunciata in data 17 dicembre 2020, nei confronti di Michele Franzese, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 sull'assenza di elementi positivi ulteriori rispetto a quelli già valorizzati per il riconoscimento delle attenuanti comuni di cui all'art. 62, n. 4 e 6, cod. pen.); ritenuto che anche il secondo motivo, inerente al giudizio bilanciamento tra le opposte circostanze ex art. 69 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 628 cod. pen, art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 23344/2023 — snpen · Corte di Cassazione: IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord, pronunciata in data 17 dicembre 2020, nei confronti di Michele Franzese, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 sull'assenza di elementi positivi ulteriori rispetto a quelli già valorizzati per il riconoscimento delle attenuanti comuni di cui all'art. 62, n. 4 e 6, cod. pen.); ritenuto che anche il secondo motivo, inerente al giudizio bilanciamento tra le opposte circostanze ex art. 69 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
gravità della pena scemata imputabilità circostanza aggravante modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 628 cod. pen
IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord, pronunciata in data 17 dicembre 2020, nei confronti di Michele Franzese, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 69 cod. pen
pen.); ritenuto che anche il secondo motivo, inerente al giudizio bilanciamento tra le opposte circostanze ex art. 69 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZESE MICHELE nato a ACERRA il 14/11/1982 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO IPERROTTI; . IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord, pronunciata in data 17 dicembre 2020, nei confronti di Michele Franzese, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 sull'assenza di elementi positivi ulteriori rispetto a quelli già valorizzati per il riconoscimento delle attenuanti comuni di cui all'art. 62, n. 4 e 6, cod. pen.); ritenuto che anche il secondo motivo, inerente al giudizio bilanciamento tra le opposte circostanze ex art. 69 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le concesse attenuanti alla luce della gravità del reato desunta dalle modalità della condotta e dall'intensità del dolo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissioile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissiblità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i