Ordinanza — n. 23342/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC ANDREA nato a SASSUOLO il 04/12/1989 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena, pronunciata il 19 giugno 2019, che aveva condannato Seferovic Andrea alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie contravvenzionale contestata nonché in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., quanto alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giudici dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 2 sulla potenziale attitudine della forbice a forzare congegni, anche di piccole dimensioni, posti a presidio di chiusure, secondo il significato ampio da attribuire all'espressione contenuta nella norma); considerato che la censura relativa alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con motivazione logica e conforme al dato normativo, ha congruamente riconosciuto l'abitualità della condotta contestata, quale condizione ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità, alla luce delle plurime condanne riportate dall'imputato per reati della stessa indole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 707 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23342/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie contravvenzionale contestata nonché in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., quanto alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giudici dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 2 sulla potenziale attitudine della forbice a forzare congegni, anche di piccole dimensioni, posti a presidio di chiusure, secondo il significato ampio da attribuire all'espressione contenuta nella norma); considerato che la censura relativa alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con motivazione logica e conforme al dato normativo, ha congruamente riconosciuto l'abitualità della condotta contestata, quale condizione ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità, alla luce delle plurime condanne riportate dall'imputato per reati della stessa indole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC ANDREA nato a SASSUOLO il 04/12/1989 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena, pronunciata il 19 giugno 2019, che aveva condannato Seferovic Andrea alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie contravvenzionale contestata nonché in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., quanto alla qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giudici dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 2 sulla potenziale attitudine della forbice a forzare congegni, anche di piccole dimensioni, posti a presidio di chiusure, secondo il significato ampio da attribuire all'espressione contenuta nella norma); considerato che la censura relativa alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con motivazione logica e conforme al dato normativo, ha congruamente riconosciuto l'abitualità della condotta contestata, quale condizione ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità, alla luce delle plurime condanne riportate dall'imputato per reati della stessa indole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pres