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Ordinanza — n. 23340/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23340/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23340/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASERO BARBARO ANDREA nato a PATERNO il 25/07/1984 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 aprile 2021, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca, pronunciata in data 10 giugno 2016, nei confronti di Andrea Asero Barbaro, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23340/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 628 cod. pen.

Parole chiave

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concorso di reati commisurazione della pena per rapina prova del dolo momento del reato contraffazione di merci allegazioni di persecuzione contraddittorie
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASERO BARBARO ANDREA nato a PATERNO il 25/07/1984 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 aprile 2021, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca, pronunciata in data 10 giugno 2016, nei confronti di Andrea Asero Barbaro, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 e Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ed invero, la Corte territoriale ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, individuata la pena base in misura inferiore alla media edittale e operati modesti aumenti per la recidiva e i reati in continuazione, ritenendola adeguata alla gravità dei reati e alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 a