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Ordinanza — n. 23339/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23339/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23339/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPICA GIUSEPPE nato a MILANO il 11/11/1986 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Messina, con sentenza del 31 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti, pronunciata il 16 giugno 2021, che aveva condannato Lupica Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e furto con strappo. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione del riconoscimento posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una lettura alternativa delle fonti probatorie, preclusa al sindacato di legittimità ed avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti valorizzati dai giudici di merito, avendo la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, già evidenziato, a pagina 3, come la ricostruzione del fatto offerta dalle persone offese e dagli altri testimoni escussi non lasciasse dubbi sulla riconducibilità all'imputato delle azioni predatorie e avendo altresì ribadito come sia il riconoscimento effettuato confrontando foto segnaletiche risalenti sia le piccole imprecisioni nella descrizione di una delle anziane vittime, non costituissero elementi idonei a scalfire il solido quadro indiziario agli atti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

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Ordinanza — n. 23339/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione del riconoscimento posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una lettura alternativa delle fonti probatorie, preclusa al sindacato di legittimità ed avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti valorizzati dai giudici di merito, avendo la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, già evidenziato, a pagina 3, come la ricostruzione del fatto offerta dalle persone offese e dagli altri testimoni escussi non lasciasse dubbi sulla riconducibilità all'imputato delle azioni predatorie e avendo altresì ribadito come sia il riconoscimento effettuato confrontando foto segnaletiche risalenti sia le piccole imprecisioni nella descrizione di una delle anziane vittime, non costituissero elementi idonei a scalfire il solido quadro indiziario agli atti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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rapina qualificata circostanze aggravanti o attenuanti gravi addebiti penali carenza di credibilità oggettiva infrazione qualificata testimonianza della vittima
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPICA GIUSEPPE nato a MILANO il 11/11/1986 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 31 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti, pronunciata il 16 giugno 2021, che aveva condannato Lupica Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e furto con strappo. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione del riconoscimento posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una lettura alternativa delle fonti probatorie, preclusa al sindacato di legittimità ed avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti valorizzati dai giudici di merito, avendo la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, già evidenziato, a pagina 3, come la ricostruzione del fatto offerta dalle persone offese e dagli altri testimoni escussi non lasciasse dubbi sulla riconducibilità all'imputato delle azioni predatorie e avendo altresì ribadito come sia il riconoscimento effettuato confrontando foto segnaletiche risalenti sia le piccole imprecisioni nella descrizione di una delle anziane vittime, non costituissero elementi idonei a scalfire il solido quadro indiziario agli atti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consi