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Ordinanza — n. 23337/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23337/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23337/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GENNARO nato a AFRAGOLA il 20/08/1945 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 20/09/2018, che aveva condannato Russo Gennaro alla pena ritenuta di giustizia per i reati di usura e tentata estorsione aggravata (capi 1 e 4). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui la Corte territoriale ha già puntualmente evidenziato come le condotte delittuose trovino riscontro nella deposizione della persona offesa, ritenuta attendibile, e nella documentazione acquisita in fase di indagini (si rinvia a tal fine alle pagine da 4 a 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23337/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui la Corte territoriale ha già puntualmente evidenziato come le condotte delittuose trovino riscontro nella deposizione della persona offesa, ritenuta attendibile, e nella documentazione acquisita in fase di indagini (si rinvia a tal fine alle pagine da 4 a 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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testimonianza inattendibile accertamento insufficiente dei fatti testimonianza della vittima risarcimento alle vittime di reati allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GENNARO nato a AFRAGOLA il 20/08/1945 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 20/09/2018, che aveva condannato Russo Gennaro alla pena ritenuta di giustizia per i reati di usura e tentata estorsione aggravata (capi 1 e 4). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui la Corte territoriale ha già puntualmente evidenziato come le condotte delittuose trovino riscontro nella deposizione della persona offesa, ritenuta attendibile, e nella documentazione acquisita in fase di indagini (si rinvia a tal fine alle pagine da 4 a 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consiglier