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Ordinanza — n. 23248/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23248/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISCIANDRELLO MICHELE nato a PALERMO il 23/04/1983 avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4204/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Michele Lisciandrello ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione agli artt. 447, 444, 456 cod. proc. pen. per avere avuto accesso al rito del patteg- giamento nonostante il PM non abbia acconsentito alla definizione del rito nella fase intercorrente tra la notifica del decreto di giudizio immediato e la scadenza del termine di 15 giorni.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23248/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Ed invero, al di là del fatto che il ricorrente lamenta una violazione di legge che avrebbe potuto e dovuto dedurre prima di operare egli stesso una nuova ri- chiesta di applicazione della pena ex art. 444 e ss. cod. proc. pen., la doglianza proposta (che per essere scrutinata in sede di ricorso avverso una sentenza di patteggiamento deve essere evidentemente interpretata come una censura di ab- normità dell'atto) è comunque manifestamente infondata. Emerge, infatti, ex actis, che il 25/11/2022, sulla richiesta del locale PM avan- zata il 18/11/2022, il GIP del Tribunale di Cassino emise decreto di giudizio imme- diato.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute pericolo di reiterazione stato di salute psichica istanza di revisione penale revoca della sospensione condizionale provvedimento sanitario d'integrazione
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISCIANDRELLO MICHELE nato a PALERMO il 23/04/1983 avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 4204/2023 R.G. Motivi della decisione 1. Michele Lisciandrello ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione agli artt. 447, 444, 456 cod. proc. pen. per avere avuto accesso al rito del patteg- giamento nonostante il PM non abbia acconsentito alla definizione del rito nella fase intercorrente tra la notifica del decreto di giudizio immediato e la scadenza del termine di 15 giorni.

Il ricorrente fa presente che la sentenza impugnata è stata emessa a seguito di una rimodulazione della richiesta di patteggiamento, in quanto la prima richiesta avanzata nel termine di 15 giorni non aveva trovato il necessario consenso da parte del p.m. Il Gup, infatti, invece di procedere con la celebrazione del rito abbreviato, richiesto dall'imputato in via subordinata rispetto alla primaria richiesta di patteg- giamento, acconsentiva ad una nuova formulazione dell'accordo con una modifica in peius del trattamento sanzionatorio indicato nella prima richiesta.

Ma il ricorrente denuncia che non è consentito, dopo la notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale per la celebrazione del rito abbreviato un muta- mento del rito stesso a fronte di una richiesta congiunta di definizione del proce- dimento con il patteggiamento. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, al di là del fatto che il ricorrente lamenta una violazione di legge che avrebbe potuto e dovuto dedurre prima di operare egli stesso una nuova ri- chiesta di applicazione della pena ex art. 444 e ss. cod. proc. pen., la doglianza proposta (che per essere scrutinata in sede di ricorso avverso una sentenza di patteggiamento deve essere evidentemente interpretata come una censura di ab- normità dell'atto) è comunque manifestamente infondata. Emerge, infatti, ex actis, che il 25/11/2022, sulla richiesta del locale PM avan- zata il 18/11/2022, il GIP del Tribunale di Cassino emise decreto di giudizio imme- diato.

Il 30/11/2022 l'Avv. Domenico Russo avanzò istanza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. Cod. proc. pen. e, in subordine, qualora non vi fosse stato il consenso del PM, di giudizio abbreviato. Poiché il PM non prestò consenso venne fissata udienza per la celebrazione del rito abbreviato, in data 14/12/2022, in occasione della quale, prima dell'am- missione al rito, fu avanzata nuova richiesta di patteggiamento, sulla quale sta- volta intervenne il consenso del PM. N. 4204/2023 R.G. Ebbene, ciò era possibile e, pertanto, correttamente è stata pronunciata la relativa sentenza.

Ed invero questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di riti alternativi, la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di giudizio immediato non impedisce all'imputato di formulare, prima che il giudice si pronunci sull'ammis- sione al rito abbreviato, istanza di applicazione della pena concordata (Sez. 4, n. 27564 del 26/4/2017, Nasri, Rv. 271092; conf. Sez. 7 ord. 7128 del 12/1/2015, Toro, Rv. 263209).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 aprile